1. Sulla legittimità costituzionale del blocco dei licenziamenti. Per quanto rappresenti un unicum nel panorama internazionale, non ritengo che il blocco dei licenziamenti disposto in Italia nel corso dell’emergenza sanitaria sia incostituzionale, per diverse ragioni.

Anzitutto perché la Costituzione, al secondo comma dell’art 41, riconosce espressamente che “l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”, come invece sarebbe stato se, nel corso della pandemia, ci fosse state un’ondata di licenziamenti, in quanto il conseguente inevitabile inasprimento delle tensioni sociali avrebbe reso ancor più difficile il rispetto della quarantena, sulla scorta di quanto ha dimostrato l’esperienza degli Stati Uniti d’America.

In secondo luogo perché si è trattato di una disciplina temporanea, in origine limitata a sessanta giorni, e, sostanzialmente, a costo zero per le imprese che hanno potuto collocare in cassa integrazione “Covid-19” tutti i lavoratori la cui prestazione era diventata inservibile. E dunque di un modello di intervento che non intacca la libertà di impresa perché il costo del mantenimento forzato dei livelli occupazionali viene finanziato dalla collettività attraverso appositi ammortizzatori sociali a carico del bilancio pubblico.

In terzo luogo perché, anche a voler prescindere dalle singole disposizioni costituzionali, si è trattato di una disciplina di ordine pubblico che mirava a tutelare la salute collettiva dal rischio pandemico e che, pertanto, avrebbe potuto essere agevolmente giustificata alla luce del principio “salus rei publicae suprema lex”. Un principio già utilizzato dalla Corte costituzionale che, nel corso del lockdown, ha peraltro giustificato la compressione mediante d.p.c.m. di molte altre fondamentali libertà democratiche.

A queste considerazioni di ordine tecnico se ne aggiunge poi un’altra di carattere politico che mi proviene dalla pregressa attività di governo. Quell’esperienza mi ha infatti insegnato che i limiti al potere del datore dei lavoro di licenziare possono avere, almeno nel momento più acuto di una crisi economica, un’importante funzione anti-ciclica. Basta, infatti, procedere ad un’analisi comparata dell’andamento dei tassi di disoccupazione nei diversi mercati del lavoro per rendersi conto che mentre negli Stati Uniti, dove quei limiti non esistono, la disoccupazione è aumentata di trenta milioni di persone nell’arco di due mesi, nel nostro Paese, che pure è stato tra i primi ad essere colpito dal Covid-19, è cresciuta molto meno. Come se in definiva la legislazione d’emergenza, grazie al blocco dei licenziamenti e agli ammortizzatori sociali, fosse riuscita a fissare, come in un’istantanea, gli organici delle imprese nella situazione pre-Covid.

2. La breve vita di una disposizione di dubbia costituzionalità. Chiose a margine del rapporto tra blocco dei licenziamenti e ammortizzatori sociali. – A causa del protrarsi dell’emergenza pandemica è poi accaduto che il blocco dei licenziamenti, che in origine sarebbe dovuto durare sessanta giorni – e la connessa possibilità di usufruire della cassa integrazione – è stato dapprima esteso a cinque mesi dal D. L. n. 34 del 2020 (il così detto Decreto Rilancio) e poi con il D.L. n. 104 del 2020 (il così detto Decreto Agosto) fino all’integrale esaurimento dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 ovvero fino al 31 dicembre 2020. Al punto che oggi in molti si cominciano a chiedere se tale proroga non leda la libertà di iniziativa economica.

Se non che, per le considerazioni sin qui svolte, a me pare anche in questo caso di poter concludere a favore della legittimità costituzionale di questi provvedimenti per la semplice ragione che, in un momento emergenziale, la proroga del blocco dei licenziamenti non intacca la libertà di impresa fin quando viene mantenuto l’allineamento temporale con il sistema degli ammortizzatori sociali ed il suo costo grava sul bilancio pubblico, come appunto fanno i provvedimenti di proroga che lo estendono fino all’integrale fruizione della cassa integrazione Covid-19.

Considerazioni queste che, se portano a concludere per la legittimità costituzionale del blocco dei licenziamenti disposto fino all’esaurimento della cassa integrazione Covid-19, fanno invece dubitare di una disposizione, ossia l’art. 93 comma 1 bis prevista nella Legge n. 77 del 2020 di conversione del Decreto Rilancio, ossia del riconoscimento in favore dei lavoratori con contratto a termine del diritto di vedere prorogata la scadenza del proprio contratto per un tempo pari a quello di sospensione dell’attività lavorativa a causa del Covid.

Si pensi alle imprese stagionali, a quelle del turismo, a quelle alberghiere e a tutto il settore del commercio, ossia a quelli maggiormente colpiti dal Covid-19, che ancora continuano a faticare. Con questa disposizione il Legislatore ha obbligato le imprese che avevano sottoscritto contratti a termine in vista della stagione che si stava approssimando, dopo il periodo in cui i lavoratori avranno usufruito della Cassa Integrazione Guadagni, a prorogare la durata del contratto per un periodo equivalente a quello della Cassa. E quindi ben oltre la durata della stagione, così costringendo le imprese a mantenere in servizio lavoratori che non avevano attività da svolgere.

Ed è probabilmente questa la ragione per la quale, nelle more della pubblicazione del presente contributo, la disposizione è stata abrogata, seppure nei quasi 30 giorni di vigenza ha costretto le imprese a farsi carico dell’assistenza di questi lavoratori prorogando ex legge la durata di un contratto che non aveva più ragion d’essere con un lavoratore di cui non avevano più bisogno.

3. Il blocco dei licenziamenti e la bolla occupazionale. – I più recenti provvedimenti che prorogano il blocco dei licenziamenti fino all’integrale fruizione della cassa Covid-19, se sono costituzionalmente legittimi per le considerazioni sin qui svolte, sollevano invece diverse perplessità di ordine micro e macro economico che non possono essere trascurate dal giuslavorista.

Sotto un primo profilo è necessario considerare che questo sistema richiede di essere finanziato attraverso ingenti risorse pubbliche che per questa via, con spirito assistenzialista, sono utilizzate per finanziare il blocco dei licenziamenti piuttosto che per accompagnare i lavoratori verso una nuova occupazione.

Una scelta che, se può essere giustificata nel momento più acuto della pandemia, quando si protrae nel tempo finisce per mettere “sotto vuoto” le imprese, impedendo o rallentando quelle riorganizzazioni necessarie ad adattarsi alle nuove necessità poste dall’emergenza pandemica per recuperare le quote di mercato perse nel corso del lockdown, come accade a tutti quegli imprenditori che, pur sapendo come riorganizzare l’impresa, non possono farlo perché devono mantenere i lavoratori in cassa integrazione. Con il rischio che ciò faccia lievitare il numero dei lavoratori che al termine della Cassa Covid non verranno riassorbiti dalle imprese.

Oggi il vero pericolo è che al termine dell’emergenza sanitaria esploda la “bolla occupazionale” e con essa il conflitto sociale e che a quel punto per reperire le risorse necessarie a contenere quel conflitto non sarà più possibile fare ricorso all’Europa, ma diventerà necessario rivolgersi ai mercati perché un conto è reperire risorse in nome della solidarietà europea – come il Governo è riuscito a fare nel corso degli ultimi  mesi – altro conto è cercare di finanziare sui mercati un debito pubblico che si avvia velocemente a raddoppiare il PIL.

Speriamo che il Governo agisca per tempo e che presto si cominci a ragionare di come recuperare le quote di mercato che il nostro sistema produttivo ha perso nel corso dell’emergenza per tornare a produrre la ricchezza necessaria a finanziare gli ammortizzatori sociali di cui avremo sicuramente bisogno quando verrà rimosso il blocco dei licenziamenti ed esploderà la bolla occupazionale.